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.: il processo : pagina 1.

Processo a Contrada o allo Stato?

    Introducendo l’arringa finale del processo del primo appello, il procuratore generale affermò che Contrada è stato il miglior poliziotto che Palermo abbia mai avuto. A conclusione della stessa arringa, constatò che le prove raccolte (sulla sua colpevolezza) sono solo a livello di fumus. Ma chiese la conferma della sentenza di primo grado: colpevole da condannare a 10 anni di carcere.
Il procuratore generale di Cassazione, pur ammettendo delle leggere ombre nell’operato del funzionario del SISDe, tracciò un bilancio positivo e altamente qualificante della sua trentennale lotta alla criminalità organizzata, e chiese la conferma definitiva della sentenza di assoluzione.

  1. Il Tribunale di primo grado riconobbe Contrada colpevole di concorso esterno in associazione mafiosa, per aver intrattenuto rapporti ambigui, in particolare col mafioso Rosario Riccobono, e lo condannò a 10 anni di carcere. Presidente era Francesco Ingargiola. Lo stesso Ingargiola che, come giudice a latere, il 23 aprile del 1977 (presidente Agrifoglio) firmò la sentenza di assoluzione nei confronti di Riccobono e Gaspare Mutolo, che Contrada  aveva portato in Corte d’Assise con l’imputazione di associazione a delinquere aggravata.
  2. La II sez. della Corte d’Appello sconfessò la sentenza di condanna, assolvendo Contrada con formula piena.
  3. La Corte di Cassazione annullò la sentenza di assoluzione, disponendo un nuovo processo presso altra sezione della Corte d’appello.
  4. La I Sez. della Corte d’Appello ha riconosciuto colpevole Bruno Contrada, condannandolo a 10 anni di carcere. Presidente Salvatore Scaduti, cognato del giudice dr. De Francisci, che all’indomani della strage di Via D’Amelio, andava sostenendo, con le lacrime agli occhi, che fino a quando ci sarebbero state in giro persone come Contrada, episodi come quelli di Borsellino si sarebbero ripetuti. (Siamo ancora nel luglio ’92, e Contrada verrà arrestato nel dicembre dello stesso anno

Ma Scaduti è lo stesso presidente che in appello dichiarò Andreotti prosciolto per prescrizione dal reato previsto dall’art. 416 c.p., mentre lo ha assolto dal reato previsto dall’art. 416 bis. Non si capisce perché la prescrizione non sia stata applicata anche per Contrada, tenuto conto che quest’ultimo era imputato di concorso esterno in associazione mafiosa, meno grave dell’appartenenza all’associazione per delinquere di stampo mafioso, accollata al senatore.
I Procuratori generali hanno chiesto condanna e assoluzione; il Tribunale di primo grado ha condannato, la Seconda Corte d’appello ha assolto, la Corte di Cassazione ha annullato, la Prima Sezione della Corte d’appello ha condannato… Tutto e sempre in nome del Popolo italiano. Cioè, abusando della fiducia del Popolo italiano delegante.

Dirò di più. Lo hanno fatto in uno spazio temporale di 14 anni destinati a diventare 16, cioè, mortificando il diritto alla vita di un uomo e di una famiglia; lo hanno fatto lo hanno fatto dopo una introduzione di 31 mesi di carcere preventivo assurdi e inconcepibili; lo hanno fatto con accuse che, a detta del pentito Mutolo, difficilmente avrebbero trovato riscontri; accuse che, a detta dei Procuratori..........

 

Verbale di assunzione di informazioni – art. 362 c.p.p. – Nr.160/B/92 R.G.- Procura della Repubblica di Caltanissetta.